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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato05/06/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 31/01/1991

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 3

RINUNCIA AI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA INFERIORI A LIRE 20.000 ED ALTRE NORME IN MATERIA TRIBUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 31 gennaio 1991

Art. 3(2)
Tassa sulla concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi
1. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 16 dicembre 1985 n. 752 Sito esterno, relativa alla normativa quadro in materia di tartufi destinati al consumo, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino di abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.
2. Nella tariffa allegata alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 60 concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, nel Titolo II, dopo il numero d'ordine 18, è inserito il numero d'ordine 18 bis di cui alla seguente tabella e nota esplicativa annessa:
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n. d'ordine - 18 bis
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Legge quadro 16.12.1985, N. 752 artt. 5 e 17
Indicazione degli atti soggetti a tassa:
abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo
Tassa di rilascio (in lire) 81.000
Tassa annuale (in lire) 81.000
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L'abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo ha durata di sei anni.
Il versamento della tassa di rilascio deve essere effettuato non oltre alla consegna del tesserino all'interessato ed ha validità di un anno dalla data (giorno e mese) di rilascio dell'abilitazione.
Per gli anni successivi, il versamento delle tasse annuali scade il giorno precedente a quello indicato nella data di rilascio, indipendentemente dal giorno in cui è effettuato.
La tassa annuale non è dovuta qualora l'attività non sia esercitata.
La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, nè ai raccoglitori, che consorziati in applicazione dell'art. 4, Legge n. 752 del 1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino di idoneità.
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Note del Redattore:

Si veda ora la tabella 1 allegata alla L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

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