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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1991, n. 3

RINUNCIA AI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA INFERIORI A LIRE 20.000 ED ALTRE NORME IN MATERIA TRIBUTARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 31 gennaio 1991

INDICE

Art. 1 - Estinzione del contenzioso
Art. 2 - Esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature
Art. 3 - Tassa sulla concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi
Art. 4 - Norma transitoria per i tesserini già rilasciati
Art. 5 - Archivio delle tasse sulle concessioni regionali
Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Estinzione del contenzioso
1. I crediti di importo inferiore a Lire 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1989, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.
Art. 2 (1)
Esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature
1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dalle Province e dal Circondario di Rimini agli enti gestori di pubbliche fognature, così come disposto dagli articoli 3, 8 e 9 della L.R. 28 novembre 1986, n. 42, recante norme in materia di scarichi fognari, non sono soggette alla tassa prevista al numero d'ordine 21 della tariffa tributaria annessa alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 60, concernente la disciplina delle tasse concessioni regionali.
2. Qualora all'ente gestore di pubblica fognatura spetti il rilascio ai privati delle autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto nella rete fognaria, su queste autorizzazioni continua ad applicarsi la tassa di concessione regionale prevista al numero d'ordine 21 della tariffa allegata alla L.R. n. 60 del 1980.
3. Nel caso previsto dal comma 2, al legale rappresentante dell'ente gestore si applicano gli obblighi, le sanzioni e la facoltà che l'articolo 6, comma 2, della L.R. 23 agosto 1979, n. 26, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, pone a carico del pubblico ufficiale addetto al rilascio di atti soggetti a tassa.
4.
Al numero d'ordine 21 della tariffa allegata alla L.R. n. 60 del 1980, dopo il primo periodo della nota esplicativa, sono inseriti i seguenti due periodi:
"Ai fini tributari, per insediamenti diversi da quelli abitativi devono intendersi tutti quelli produttivi di beni o serviti devono intendersi tutti quelli produttivi di beni o servizi i cui scarichi non sono assimilabili, per quantità e qualità, a quelli provenienti dalle abitazioni indipendentemente dalla classificazione operata, per altri fini, dall'articolo 4 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7 e successive modificazioni.
La sussistenza dei requisiti di assimilabilità agli scarichi di tipo abitativo degli insediamenti produttivi di beni o di servizi, da cui derivano scarichi provenienti esclusivamente da lavandini, servizi igienici, docce e simili, deve essere attestata nell'autorizzazione dell'ente competente.".
Art. 3(2)
Tassa sulla concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi
1. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 16 dicembre 1985 n. 752 Sito esterno, relativa alla normativa quadro in materia di tartufi destinati al consumo, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino di abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.
2. Nella tariffa allegata alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 60 concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, nel Titolo II, dopo il numero d'ordine 18, è inserito il numero d'ordine 18 bis di cui alla seguente tabella e nota esplicativa annessa:
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n. d'ordine - 18 bis
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Legge quadro 16.12.1985, N. 752 artt. 5 e 17
Indicazione degli atti soggetti a tassa:
abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo
Tassa di rilascio (in lire) 81.000
Tassa annuale (in lire) 81.000
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L'abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo ha durata di sei anni.
Il versamento della tassa di rilascio deve essere effettuato non oltre alla consegna del tesserino all'interessato ed ha validità di un anno dalla data (giorno e mese) di rilascio dell'abilitazione.
Per gli anni successivi, il versamento delle tasse annuali scade il giorno precedente a quello indicato nella data di rilascio, indipendentemente dal giorno in cui è effettuato.
La tassa annuale non è dovuta qualora l'attività non sia esercitata.
La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, nè ai raccoglitori, che consorziati in applicazione dell'art. 4, Legge n. 752 del 1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino di idoneità.
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Art. 4
Norma transitoria per i tesserini già rilasciati
1. I tesserini di abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, validi alla data di entrata in vigore della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno, possono essere rinnovati dagli enti delegati, conformemente al modello deliberato dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento della tassa di rilascio. In tale caso gli enti delegati rilasciano il nuovo tesserino senza procedere alla prova di esame prevista dall'art 752 del 1985, possono essere rinnovati dagli enti delegati, conformemente al modello deliberato dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento della tassa di rilascio. In tale caso gli enti delegati rilasciano il nuovo tesserino senza procedere alla prova di esame prevista dall'art. 5 della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno, trattenendo l'attestazione del versamento. Nel caso di mancata presentazione per il rinnovo entro il termine di cui sopra, il precedente tesserino scade definitivamente ed il rilascio di un nuovo tesserino è subordinato all'esito favorevole dell'esame d'idoneità previsto dall'art. 5, Legge n. 752 del 1985 Sito esterno.
2. I tesserini rilasciati dopo l'entrata in vigore della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno, secondo le procedure deliberate dalla Giunta regionale, sono validi agli effetti della presente legge solo se convalidati dagli enti delegati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento della tassa di rilascio e trattenuta dell'attestazione da parte dell'ente. Nel caso di mancata presentazione per la convalida entro il termine suddetto, il tesserino scade ma il suo titolare può ottenere il rinnovo senza ripetere l'esame di idoneità.
3. Al rinnovo del tesserino ai sensi del comma 1, o alla sua convalida ai sensi del comma 2, provvede l'ente delegato nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica, anche se il tesserino presentato per il rinnovo o per la convalida è stato rilasciato da altro ente.
4. Agli effetti tributari, la validità del versamento per i tesserini che entro il semestre siano rinnovati ai sensi del comma 1 o convalidati ai sensi del comma 2 decorre, in ogni caso, dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data decorrono, altresì, i sei anni di validità del tesserino.
5. Fino alla scadenza del termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita anche a coloro che, non avendo ancora provveduto al rinnovo ai sensi del comma 1 o alla convalida ai sensi del comma 2, alleghino al tesserino da rinnovare o da convalidare la ricevuta del versamento della tassa di rilascio.
Art. 5
Archivio delle tasse sulle concessioni regionali
1. Gli Enti locali e gli altri enti da essi dipendenti, che nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione rilasciano gli atti o i provvedimenti indicati nella tariffa allegata alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti a collaborare con la Regione per l'accertamento e la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali nelle forme e nei termini indicati nei commi successivi.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Ufficio Tributi e Sanzioni amministrative della Regione trasmette agli enti di cui al comma 1 gli elenchi dei contribuenti tenuti a versare le tasse annuali o di rinnovo o di vidimazione, che risultano iscritti a tale data nella propria anagrafe tributaria.
3. Entro il 31 ottobre dello stesso anno gli enti devono restituire al medesimo Ufficio regionale i predetti elenchi, aggiornati con le variazioni, cancellazioni o inclusioni a data non anteriore a due mesi, conformemente alle istruzioni di accompagnamento degli elenchi stessi.
Art. 6
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31 comma 2 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 gennaio 1991

Note del Redattore:

Si veda ora la tabella 1 allegata alla L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

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