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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 marzo 1991, n. 5

MODIFICHE ALLA LR 2 GIUGNO 1980, N. 46 PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA AGEVOLATA DESTINATI A CATEGORIE SOCIALI CHE PRESENTINO SVANTAGGI ABITATIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 18 del 28 marzo 1991

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
La rubrica del Titolo III della L. R. 2 giugno 1980, n. 46 modificata ed integrata dalla L. R. 30 agosto 1982, n. 40 è così sostituita:
" Contributi aggiuntivi - Revoca del contributo regionale Individuazione di aree in zone non residenziali ".
2.
La rubrica dell'art. 16 della L. R. 2 giugno 1980, n. 46 è così sostituita:
" Contributi aggiuntivi ".
3.
Allo stesso art. 16 sono aggiunti i seguenti commi:
" Contributi aggiuntivi possono essere concessi oniltre ai soggetti pubblico o privati che realizzino, anche su immobili o aree in proprietà, alloggi o unità abitative da destinare in uso o in locazione a particolari categorie sociali che presentano svantaggi abitativi, compresi i lavoratori extracomunitari e gli emigrati italiani all'estero che rientrano in Emilia - Romagna di cui all'art. 10 della LR 21 febbraio 1990, n. 14.
Il Consiglio regionale stabilisce le condizioni, le modalità ed i criteri degli interventi previsti dal presente articolo e ne approva il programma regionale di localizzazione e di scelta dei soggetti attuatori. ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 marzo 1991

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