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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1991, n. 6

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 27 GENNAIO 1986, N. 4; 16 MAGGIO 1986, N. 12; 16 MAGGIO 1986, N. 13, 16 MAGGIO 1986, N. 14; 3 GENNAIO 1987, N. 1 e 4 GIUGNO 1988, N. 24, IN MATERIA DI ARTIGIANATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 18 del 28 marzo 1991

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 4 " INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO"
Espandere area tit2 Titolo II - MODIFICHE E INTEGRAZIONE ALLA LR 16 MAGGIO 1986, N. 12 " INTERVENTI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE ARTIGIANE"
Espandere area tit3 Titolo III - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 16 MAGGIO 1986, N. 13 " INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANE, ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA"
Espandere area tit4 Titolo IV - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 16 MAGGIO 1986, N. 14 " INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPO DEGLI INSEDIAMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE"
Espandere area tit5 Titolo V - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 3 GENNAIO 1987, N. 1 " INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO DEI SERVIZI NEI CENTRI URBANI"
Espandere area tit6 Titolo VI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LR 4 GIUGNO 1988, N. 24 " ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI"
Espandere area tit7 Titolo VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 27 GENNAIO 1986, N. 4 " INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA E DEI LORO CONSORZI PER IL CREDITO ALL'ARTIGIANATO"
Art. 1
Modifiche all'art. 2 " Provvidenze" della LR n. 4 del 1986
1.
La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della L. R. n. 4 del 1986 è così sostituita:
"b) al pagamento degli interessi relativi ai prestiti contratti dalle imprese artigiane iscritte negli Albi provinciali di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, associate alle Cooperative artigiane di garanzia ed assistite dalla fidejussione delle stesse; ".
Sito esterno
2.
Al comma 1 dell'art. 2 della L. R. n. 4 del 1986 è aggiunta la seguente lettera:
"e) alla promozione e sviluppo dei servizi di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento alle imprese associate. ".
Art. 2
Nuovo articolo alla LR n. 4 del 1986
1.
Dopo l'art. 2 della L. R. n. 4 del 1986 è inserito il seguente art. 2 bis:
" Art. 2 bis
Interventi per lo sviluppo di servizi alle imprese associate
1. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento alle imprese associate, svolti dalle Cooperative artigiane di garanzia aderenti ai Consorzi regionali previsti all'art. 9.
2. Per favorire lo sviluppo di tali servizi, la Regione concede contributi alle cooperative nella misura massima dell'uno per cento dell'ammontare delle fidejussioni prestate nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il contributo e comunque entro i limiti di stanziamento disposti con leggi di bilancio e secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale. ".
Art. 3
Sostituzione dell'art. 4 " Requisiti delle Cooperative artigiane di garanzia" della LR n. 4 del 1986
1.
L'art. 4 della L. R. n. 4 del 1986 è così sostituito:
" Art. 4
Requisiti delle Cooperative artigiane di garanzia
1. Possono accedere agli interventi previsti dalla presente legge le Cooperative artigiane di garanziua e i Consorzi artigiani di garanzia collettiva fidi, costituiti nele forme di legge, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano disciplinate da Statuto rispondente ai seguenti criteri e finalità:
a.1) ispirarsi ai principi della mutualità e non avere fini di lucro;
a.2) circoscrivere l'oggetto alla concessione di garanzie e alla prestazione di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento.
a.3) iscrivere i contributi della Regione Emilia - Romagna in apposito fondo del bilancio denominato: " Contributi della Regione Emilia - Romagna, di altri Enti pubblici e privati, lasciti ed elargizioni" da utilizzare unicamente come fondo rischi;
a.4) prevedere che, in caso di scioglimento della società, la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione dovrà essere devoluta a favore di iniziative, predisposte dalla regione Emilia - Romagna, per il settore artigiano;
b) siano iscritte nella separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane e abbiano, all'atto della richiesta di contributo, almeno 300 imprese artigiane associate;
c) tutte le imprese aderenti abbiano sede nella provincia dove opera la cooperativa;
d) abbiano conseguito durante l'esercizio precedente quello cui il contributo si riferisce, un ammontare complessivo di operazioni garantite pari o superiori a cinque volte il capitale sociale;
e) che si attengano, per l'eventuale investimento di parte del patrimonio sociale, alle direttive impartite dalla Giunta regionale.
2. Alla cooperativa possono essere associate piccole e medie imprese industriali purchè siano rispettati i rapporti e le condizioni statutarie previsti al comma 3 dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno. ".
Art. 4
Modifiche all'art. 6 " Contributi alle imprese per il pagamento degli interessi" della LR n. 4 del 1986
1.
La lettera b9 del comma 2 dell'art. 6 della L. R. n. 4 del 1986 è così sostituita:
"b) prestiti di ammontare non superiore a lire quaranta milioni e aventi durata non superiore a 36 mesi concessi alle imprese associate per specifiche e documentate iniziative aziendali e interaziendali relative a:
b.1) interventi per l'attuazione di leggi a salvaguardia dell'ambiente;
b.2) interventi straordinari connessi al verificarsi di eventi calamitosi;
b.3) acquisizione di macchinari e attrezzature;
b.4) acquisizioni di commesse;
b.5) contratti per la fornitura all'estero di prodotti e servizi che siano stipulati dalle imprese artigiane nel rispetto delle disposizioni previste dalle vigenti leggi;
b.6) promozione sul mercato di nuovi prodotti; ".
Titolo II
MODIFICHE E INTEGRAZIONE ALLA LR 16 MAGGIO 1986, N. 12 " INTERVENTI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE ARTIGIANE"
Art. 5
Modifiche all'art. 3 " Requisiti" della LR n. 12 del 1986
1.
La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della L. R. n. 12 del 1986 è così sostituita:
"b) i Consorzi devono essere iscritti alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, e dell'art. 26 della LR 4 giugno 1988, n. 24; ".
Sito esterno
2.
Il comma 4 dell'art. 3 della L. R. n. 12 del 1986 è così sostituito:
"4. Le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2, devono essere iscritte alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi del primo comma dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno e dell'art. 26 della LR 4 giugno 1988, n. 24. Nel caso in cui vi partecipino anche imprese industriali di minori dimensioni, devono sussistere gli ulteriori requisiti di cui alle lettere c), e) ed f) del terzo comma. ".
Sito esterno
Art. 6
Modifiche all'art. 4 " progetti finalizzati e contributi" della LR n. 12 del 1986
1.
Al comma 1 dell'art. 4 della L. R. n. 12 del 1986 è aggiunta la seguente lettera:
"d) alla prestazione, alle imprese, di servizi per il controllo dell'impatto ambientale, per l'assistenza relativa alle tecnologie ambientali, per la raccolta, selezione e stoccaggio dei rifiuti delle lavorazioni; ".
2.
Il comma 2 dell'art. 4 della L. R. n. 12 del 1986 è così sostituito:
"2. Alle società consortili miste, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, sono concessi contributi in conto capitale per l'attuazione di progetti finalizzati alla prestazione alle imprese di taluni dei servizi previsti nel comma 1; ".
Art. 7
Modifiche all'art. 6 " Centri regionali, provinciali e del Circondario di Rimini per le forme associative artigiane" della LR n. 12 del 1986
1.
La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della L. R. n. 12 del 1986 è così sostituita:
"b) ai Centri regionali tra forme associative costituiti d a almeno tre centri provinciali o del Circondario di Rimini oppure da almeno cinquanta Consorzi o Società consortili, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane, aventi sede nel territorio regionale; ".
Art. 8
Modifiche all'art. 7 " Spese ammesse" della LR n. 12 del 1986
1.
Il comma 1 dell'art. 7 della L. R. n. 12 del 1986 è così sostituito:
"1. Ai fini della concessione dei contributi per i progetti finalizzati di cui all'art. 4, sono ammesse le spese relative alla redazione del progetto, ivi comprese le consulenze, apporti tecnici e specialistici e studi preparatori, le spese di promozione, le spese per l'acquisto o la locazione delle attrezzature e dei materiali necessati all'attuazione del progetto, le spese di personale specializzato per la prestazione di assistenza e consulenza tecnica alle imprese associate nell'ambito della realizzazione del progetto; ".
Art. 9
Sostituzione dell'art. 8 " Presentazione delle domande" della LR n. 12 del 1986
1.
L'art. 8 della L. R. n. 12 del 1986 è così sostituito:
" Art. 8
Indirizzo e coordinamento degli interventi
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento e le priorità per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono adottati ai sensi dell'art. 35 della LR 27 febbraio 1984, n. 6. ".
Art. 10
Sostituzione dell'art. 9 " programmi e progetti operativi" della LR n. 12 del 1986
1.
L'art. 9 della L. R. n. 12 del 1986 è così sostituito:
" Art. 9
Progetti operativi e programmi
1. Per la concessione dei contributi, i progetti di intervento sono presentati dai soggetti destinati alle Province ed al Circondario di Rimini, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Qualora le Province o il Circondario di Rimini siano soci dei Consorzi o delle Società consortili di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 ovvero si tratti di progetti a carattere interprovinciale o regionale, i progetti devono essere presentati alla Regione. La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonchè ai controlli sulla destinazione dei medesimi.
3. Le Province ed il Circondario di Rimini, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento, verificano la conformità dei progetti presentati con il Piano provinciale o circondariale per l'artigianato, previsto dall'art. 33, LR 4 giugno 1988, n. 24, e la loro concreta attuabilità. Predispongono il programma territoriale degli interventi elencando i progetti proposti per l'ammissione a contributo nell'ordine delle priorità stabilite ai sensi dell'art. 8, formulano la previsione delle risorse necessarie all'attuazione del programma e lo presentano alla Regione.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36 della LR 4 giugno 1988, n. 24, approva i programmi territoriali e provvede a ripartire le risorse finanziarie. La ripartizione delle risorse può riguardare l'intera autorizzazione di spesa disposta dalle legge di bilancio e può essere disposta per il finanziamento di tutti i progetti proposti nel programma territoriale degli interventi.
5. Le Province ed il Circondario di Rimini, sulla base dei programmi territoriali degli interventi previsti dal terzo comma, provvedono alla concessione e alla liquidazione dei contributi, nonchè al controllo sulla destinazione dei medesimi. ".
Art. 11
Modifiche all'art. 10 " Esclusioni" della LR n. 12 del 1986
1.
Il comma 2 dell'art. 10 della L. R. n. 12 del 1986 è così sostituito:
"2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati e sulla parte di spesa ammessa a contributo regionale, altri contributi pubblici in conto capitale od agevolazioni in conto interessi. ".
Titolo III
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 16 MAGGIO 1986, N. 13 " INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANE, ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA"
Art. 12
Integrazioni all'art. 1 " Finalità" della LR n. 13 del 1986
1.
Dopo il comma 1 dell'art. 1 della L. R. n. 13 del 1986 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1 bis. Progetti speciali di particolare rilevanza per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura possono essere predisposti e realizzati direttamente dalla Regione. ".
Art. 13
Modifiche all'art. 3 " Requisiti" della LR n. 13 del 1986
1.
La lettera b) del comma 3 della L. R. n. 13 del 1986 è così sostituita:
"b) i Consorzi e le Società consortili devono essere iscritti alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, e dell'art. 26 della LR 4 giugno 1988, n. 24; ".
Sito esterno
Art. 14
Sostituzione dell'art. 6 " Presentazione delle domande" della LR n. 13 del 1986.
1.
L'art. 6 della L. R. n. 13 del 1986 è così sostituito:
" Art. 6
Indirizzo e coordinamento degli interventi
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento e le priorità per la attuazione degli interventi sono adottati ai sensi dell'art. 35 della LR 27 febbraio 1984, n. 6. ".
Art. 15
Sostituzione dell'art. 7 " Programmi e progetti operativi" della LR n. 13 del 1986
1.
L'art. 7 della L. R. n. 13 del 1986 è così sostituito.
" Art. 7
Progetti operativi e programmi
1. Per la concessione dei contributi i progetti di intervento sono presentati dai soggetti destinati alle Province o al Circondario di Rimini, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Qualora le Province o il Circondario di Rimini siano soci dei Consorzi o delle Società consortili di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 ovvero si tratti di progetti a carattere interpronvinciale o regionale, i progetti devono essere presentati alla Regione. La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonchè ai contributi sulla destinazione dei medesimi.
3. Le Province ed il Circondario di Rimini, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento, verificano la conformità dei progetti presentati con il Piano provinciale o circondariale per l'artigianato, previsto dall'art. 33 della LR 4 giugno 1988, n. 24, e la loro concreta attuabilità. Predispongono il programma territoriale degli interventi elencando i progetti proposti per l'ammissione a contributo nell'ordine delle priorità stabilite ai sensi dell'art. 6, formulano la previsione delle risorse necessarie all'attuazione del programma e lo presentano alla Regione.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36 della LR 4 giugno 1988, n. 24, approva i programmi territoriali e provvede a ripartire le risorse finanziarie. La ripartizione delle risorse può riguardare l'intera autorizzazione di spesa disposta dalla legge di bilancio e può essere disposta per il finanziamento di tutti i progetti proposti nel programma territoriale degli interventi.
5. Le Province o il Circondario di Rimini, sulla base dei programmi territoriali degli interventi previsti dal terzo comma, provvedono alla concessione e alla liquidazione dei contributi, nonchè al controllo sulla destinazione dei medesimi. ".
Art. 16
Modifiche all'art. 8 " Esclusioni" della LR n. 13 del 1986
1.
Il comma 2 dell'art. 8 della L. R. n. 13 del 1986 è così sostituito:
"2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati e sulla parte di spesa ammessa a contributo regionale, altri contributi pubblici in conto capitale od agevolazioni in conto interessi. ".
Titolo IV
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 16 MAGGIO 1986, N. 14 " INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPO DEGLI INSEDIAMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE"
Art. 17
Modifiche all'art. 2 " Destinatari" della LR n. 14 del 1986
1.
Le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L. R. n. 14 del 1986 sono così sostituite:
"b) i Consorzi e le Società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano imprese artigiane, ovvero imprese artigiane e imprese industriali di minori dimensioni, così come definite dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale ( CIPI) ai sensi dell'art. 2 della Legge 2 agoto 1977, n. 675, o piccole e medie imprese commerciali nei limiti di cui al comma 4 dell'art. 3;
c) le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, cui partecipino almeno cinque imprese fra quelle che possono far parte dei Cobsorzi o delle Società consortili di cui alla lettera b) purchè siano rispettati i criteri a tal fine previsti dall'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno; ".
Sito esterno
Art. 18
Modifiche all'art. 3 " Requisiti" della LR n. 14 del 1986
1.
Il comma 4 dell'art. 3 della L. R. n. 14 del 1986 è così sostituito:
"4. Per i Consorzi e le Società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni e piccole e medie imprese commerciali, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, devono sussistere le seguenti condizioni:
a) le imprese associate devono essere almeno cinque;
b) i Consorzi e le Società consortili devono essere iscritti alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, e dell'art. 26 della LR 4 giugno 1988, n. 24;
c) le imprese industriali di minori dimensioni e le piccole e medie imprese commerciali devono avere oltre l'unità locale anche la sede legale nel territorio regionale;
d) devono sussistere comunque u requisiti statutari di cui alla lettera c) del comma 3;
e) le imprese industriali di minori dimensioni e le piccole imprese commerciali non devono superare un terzo delle imprese associate;
f) le imprese artigiane devono deternere la maggioranza negli organi deliberanti. ".
Sito esterno
2.
Il comma 5 dell'art. 3 della L. R. n. 14 del 1986 è così sostituito:
"5. Le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 2, devono essere iscritte alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, e dall'art. 26 della LR 4 giugno 1988, n. 24. Nel caso in cui vi partecipino anche imprese industriali di minori dimensioni e piccole e medie imprese commerciali, devono sussistere gli ulteriori requisiti di cui alle lettere c), e) ed f) del quarto comma. ".
Sito esterno
Art. 19
Modifiche all'art. 4 " Spese ammesse a contributo" della LR n. 14 del 1986
1.
Il comma 2 dell'art. 4 della L. R. n. 14 del 1986 è così sostituito:
"2. Nell'ambito dei progetti dei cui alla lettera b) dell'art. 1 sono ammesse a contributo:
a) le spese per la redazione dello studio di fattibilità di progetto;
b) le spese per il recupero funzionale e/ o l'ampliamento di immobili già acquisiti, anche in locazione, dalle imprese artigiane, anche quando le spese siano sostenute dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2. ".
Art. 20
Modifiche all'art. 6 " Concessione ed erogazione dei contributi" della LR n. 14 del 1986
1.
Il comma 2 dell'art. 6 della L. R. n. 14 del 1986 è così sostituito:
"2. Per le forme associative cui partecipino, oltre che le imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimesioni e piccole e medie imprese commerciali, ai sensi degli articoli 2 e 3, il contributo regionale è commisurato solo alle quote millesimali di effettiva partecipazione delle imprese artigiane. ".
2.
Dopo il comma 3 dell'art. 6 è aggiunto il seguente comma 4:
"4. Alla domanda di concessione dei contributi deve essere allegata una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a produrre, successivamente alla concessione del contributo, un atto unilaterale d' obbligo che impegna lo stesso a non vendere l'immobile oggetto del contributo stesso prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione, se non ad altra impresa artigiana o a forma associata artigiana e ad un prezzo concordato con il Comune. L'atto unilaterale deve essere registrato e trascritto a cura del richiedente e sottoscritto, per accettazione, dal Comune. La mancata produzione dell'atto comporta la la sospensione della liquidazione del contributo. ".
Art. 21
Sostituzione dell'art. 7 " Presentazione delle domande" della LR n. 14 del 1986
L'art. 7 della L. R. n. 14 del 1986 è così sostituito:
" Art. 7
Indirizzo e coordinamento degli interventi
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento e le priorità per l'attuazione degli interventi sono adottati ai sensi dell'art 35 della LR 27 febbraio 1984, n. 6. ".
Art. 22
Sostituzione dell'art. 8 " Programmi e progetti operativi" della LR n. 14 del 1986
1.
L'art. 8 della L. R. n. 14 del 1986 è così sostituito:
" Art. 8
Progetti e programmi di intervento
1. Per la concessione dei contributi, i progetti di intervento sono presentati dai soggetti destinatari ai Comuni, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Qualora i Comuni siano soci dei Consorzi o delle Società consortili di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art.2 ovvero si tratti di iniziative a carattere sovreacomunale o regionale, i progetti di intervento devono essere presentati alla Regione. La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonchè ai controlli sulla destinazione dei medesimi.
3. I Comuni sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento verificano la conformità dei progetti presentati con il Programma comunale per l'artigianato, previsto dal primo comma dell'art. 32 della LR 4 giugno 1988, n. 24, e la loro concreta attuabilità. Predispongono il programma comunale degli interventi elencando i progetti proposti per l'ammissione a contributo nell'ordine delle priorità stabilite ai sensi dell'art. 7, formulano la previsione delle risorse necessarie all'attuazione del programma e lo presentano alla Regione.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36 della LR 4 giugno 1988, n. 24, approva i programmi comunali e provvede a ripartire le risorse finanziarie. La ripartizione delle risorse può riguardare l'intera autorizzazione di spesa disposta dalla legge di bilancio e può essere disposta per il finanziamento di tutti i progetti proposti nel programma comunale degli interventi.
5. I Comuni, sulla base dei programmi comunali degli interventi previsti dal comma 3, provvedono alla concessione e alla liquidazione dei contributi, nonchè al controllo sulla destinazione dei medesimi.
6. Nel caso in cui i Comuni non siano tenuti ad adottare o non abbiano adottato programmi comunali per l'artigianato, essi adempiono ai compiti di cui al comma 3 a norma del secondo comma dell'art. 32 della LR 4 giugno 1988, n. 24. ".
Art. 23
Modifiche all'art. 9 " Esclusioni" della LR n. 14 del 1986
1.
Il comma 2 dell'art. 9 della L. R. 16 maggio 1986, n. 14, è così sostituito:
"2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati e sulla parte di spesa ammessa a contributo regionae, altri contributi pubblici in conto capitale od agevolazioni in conto interessi. ".
Titolo V
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 3 GENNAIO 1987, N. 1 " INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO DEI SERVIZI NEI CENTRI URBANI"
Art. 24
Modifiche all'art. 3 " Destinatari" della LR n. 1 del 1987
1.
La lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della L. R. n. 1 del 1987 è così sostituita:
"b) le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, cui partecipino almeno cinque imprese fra quelle che possono far parte dei Consorzi o delle Società consortili di cui alla lettera c); ".
Art. 25
Modifiche all'art. 4 " Requisiti" della LR n. 1 del 1987
1.
Il comma 5 dell'art. 4 della L. R. n. 1 del 1987 è così sostituito:
"5. Per i Consorzi e le Società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni e piccole e medie imprese commerciali, ai sensi della lettera c) del secondo comma dell'art. 3, devono sussistere le seguenti condizioni:
a) le imprese associate devono essere almeno cinque;
b) i Consozi e le Società consortili devono essere iscritti alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, e dell'art. 26 della LR 4 giugno 1988, n. 24;
c) le piccole e medie imprese commerciali devono avere oltre l'unità locale anche la sede legale nel territorio regionale;
d) devono sussistere comunque i requisiti statutari di cui alla lettera c) del comma 4;
e) le imprese industriali di minori dimensioni e le piccole imprese commerciali non devono superare un terzo delle imprese associate;
f) le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti. ".
Sito esterno
2.
Il comma 6 dell'art. 4 della L. R. n. 1 del 1987 è così sostituito:
"6. Le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3, devono essere iscritte alla separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, e dell'art. 26 della LR 4 giugno 1988. n. 24. Nel caso in cui ci partecipino anche piccole e medie imprese commerciali, devono sussistere gli ulteriori requisiti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 5. ".
Sito esterno
Art. 26
Modifiche all'art. 6 " Concessione ed erogazione dei contributi" della LR n. 1 del 1987
1.
Il comma 1 dell'art. 6 della L. R. n. 1 del 1987 è così sostituito:
"1. I contributi sono concessi nella misura massima del venticinque per cento delle spese ammesse. Qualora il progetto comprenda tra le spese quelle previste alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, il contributo è concesso, per queste spese, nella misura massima del quaranta per cento. L'importo massimo del contributo per ciascun progetto non può superare i 500 milioni di lire. ".
2.
Sopo il comma 3 dell'art. 6 della L. R. n. 1 del 1987 è aggiunto il seguente comma 4:
"4. Alla domanda di concessione dei contributi deve essere allegata una dicbhiarazione con la quale il richiedente si impegna a produrre, successivamente alla concessione del contributo, un atto unilaterale d' obbligo che impegna lo stesso a non vendere l'immpobile oggetto del contributo stesso prima che non siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione, se non ad altra impresa artigiana o a forna associata artigiana e ad un prezzo concordato con il Comune. L'atto unilaterale deve essere registrato e trascritto a cura del richiedente e sottoscritto, per accettazione, dal Comune. La mancata produzione dell'atto comporta la sospensione della liquidazione del contributo. ".
Art. 27
Sostituzione dell'art. 7 " Presentazione delle domande" della LR n. 1 del 1987
1.
L'art. 7 della L. R. n. 1 del 1987 è così sostituito:
" Art. 7
Indirizzo e coordinamento degli interventi
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento e le priorità per l'attuazione degli interventi sono adottati ai sensi dell'art 35 della LR 27 febbraio 1984, n. 6. "
Art. 28
Sostituzione dell'art. 8 " Programmi e progetti operativi" della LR n. 1 del 1987
1.
L'art. 8 della L. R. n. 1 del 1987 è così sostituito:
" Art. 8
Progetti e programmi di intervento
1. Per la concessione dei contributi, i progetti di intervento sono presentati dai soggetti destinatari ai Comuni secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Qualora i Comuni siano soci dei Consorzi o delle Società consortili di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 3 ovvero si tratti di progetti a carattere interprovinciale o regionale, i progetti devono essere presentati alla regione. La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonchè ai controlli sulla destinazione dei medesimi.
3. I Comuni sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento, verificano la conformità dei progetti presentati con il Programma comunale per l'artigianato, è previsto dal primo comma dell'art. 32 della LR 4 giugno 1988, n. 24, e la loro concreta attuabilità. Predispongono il programma comunale degli interventi elencando i progetti proposti per l'ammissione a contributo nell'ordine delle priorità stabilite ai sensi dell'art. 7, formulano la previsione delle risorse necessarie all'attuazione del programma e lo presentano alla Regione.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36 della LR 4 giugno 1988, n. 24, approva i programmi comunali e provvede a ripartire le risorse finanziarie. La ripartizione delle risorse può rigurdare l'intera autorizzazione di spesa disposta dalla legge di bilancio e può essere disposta per il finanziamento di tutti i progetti proposti nel programma comunale degli interventi.
5. I Comuni, sulla base dei programmi comunali degli interventi previsti dal comma 3, provvedono alla concessione e alla liquidazione dei contributi, nonchè al controllo sulla destinazione dei medesimi.
6. In tutti i casi in cui i Comuni non siano tenuti o non abbiano adottato programmi comunali per l'artigianato, essi adempiono ai compiti di cui al comma 3 a norma del comma 2 dell'art. 32 della LR 4 giugno 1988, n. 24. ".
Art. 29
Modifiche all'art. 9 " esclusioni" della LR n. 1 del 1987
1.
Il comma 2 dell'art. 9 della L. R. n. 1 del 1987 è così sostitutito:
"2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi qualora ottengano, per le medesime iniziative previste daii progetti approvati e sulla parte di spesa ammessa al contributo regionale, altri contributi pubblici in conto capitale od agevolazioni in conto interessi. ".
Titolo VI
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LR 4 GIUGNO 1988, N. 24 " ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI"
Art. 30
Modifiche all'art. 4 " Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato" della LR n. 24 del 1988
1.
Dopo il comma 3 dell'art. 4 della L. R. n. 24 del 1988 è inserito il seguente comma 3 bis:
"3 bis. La Commissione regionale decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni di competenza delle Commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato. ".
Art. 31
Modifiche all'art. 6 " Organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato" della LR n. 24 del 1988
Il comma 5 dell'art. 6 della L. R. n. 24 del 1988 è così sostituito:
"5. E' istituita la Segreteria della Commissione regionale per l'artigianato, cui sono assegnati compiti di supporto tecnico in relazione all'espletamento delle funzioni della Commissione previste ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 4 e alle funzioni di coordinamento delle attività delle Commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato previste al comma 3 dell'art. 2. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da personale appartenente al ruolo unico regionale che opera alle dipendenze funzionali del Presidente. Alla costituzione della struttura organizzativa, alla dotazione organica, all'individuazione delle relative qualifiche funzionali ed ai profili professionali la Regione provvede a norma dell'art. 1 della LR 18 agosto 1984, n. 44, nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione. ".
2.
Il comma 6 dell'art. 6 della L. R. n. 24 del 1988 è così sostituito:
"6. Svolge funzioni di responsabile della Segreteria un collaboratore regionale nominato dalla Giunta regionale secondo le procedure previste agli artt. 17 e 19 della LR 18 agosto 1984, n. 44, previo parere del Presidente della Commissione. ".
Art. 32
Correzione di errore materiale all'art. 14 della LR n. 24 del 1988
1.
Il comma 5 dell'art. 14 della L. R. n. 24 del 1988 è così sostituito:
"5. Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazioine di ogni candidato autenticata dal notaio, o nelle altre forme consentite dalle legge, nonchè la certificazione di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza a norma del comma 2 dell'art. 9. ".
Art. 33
Correzione di errore materiale all'art. 41 della LR n. 24 del 1988
1.
Il primo alinea del comma 1 dell'art. 41 della L. R. n. 24 del 1988 è così sostituito:
1.
" - per quanto riguarda le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato, ivi comprese le spese per la elezione dei rappresentanti degli imprenditori artigiani, l'Amministrazione regionale fa fronte con i finanziamenti che sono previsti nel capitolo di spesa corrispondente al Capitolo 21707 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1988. ".
Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 34
Norma transitoria
1. I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti adottano entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Programma comunale per l'artigianato previsto dall'art. 32 della LR 4 giugno 1988, n. 24.
2. Fino all'adozione del Programma comunale per l'artigianato, i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti verificano la conformità dei progetti presentati per l'ammissione agli interventi previsti dalla LR 16 maggio 1986, n. 14 e dalla LR 3 gennaio 1987, n. 1, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento e delle priorità stabiliti ai sensi dell'art. 35 della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
3. Le Province ed il Circondario di Rimini adottano, entro due anni dall'approvazione della presente legge, il Piano provinciale o circondariale per l'artigianato previsto dall'art. 33 della LR 4 giugno 1988, n. 24.
4. Fino all'adozione del Piano provinciale o circondariale per l'artigianato, le Province ed il Circondario di Rimini verificano la conformità dei progetti presentati per l'ammissione agli interventi previsti dalla LR 16 maggio 1986, n. 12 e dalla LR 16 maggio 1986, n. 13, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento e delle priorità stabiliti ai sensi dell'art. 35 della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
Art. 35
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'art. 2 della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale di bilancio ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 marzo 1991.

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