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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1991, n. 8

CONCORSO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLE INIZIATIVE DEL COMITATO ITALIANO DELL'UNICEF IN FAVORE DEI BAMBINI DELLA ZONA DEL GOLFO PERSICO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 dell' 8 aprile 1991

Art. 3
1. Agli oneri previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1991 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, 1o comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le relative variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 1991, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio stesso e della presente legge, a norma di quanto disposto dal terzo e quarto comma dell'art. 38 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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