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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1991, n. 9

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE E CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 22 aprile 1991

Art. 3
Criteri e modalità di conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti sulla base di graduatorie istituite presso tutte le Unità sanitarie locali sede di scuola, di corso o di sezioni staccate. Le Unità sanitarie locali afferenti ad un medesimo comune potranno procedere alla formulazione di graduatorie uniche per tipologie omogenee di scuole o corsi.
2. I tempi, i criteri e le modalità relativi alla formazione delle graduatorie e al conferimento degli incarichi sono disciplinati dal Consiglio regionale.
3. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti dalle Unità sanitarie locali senza ricorrere alle graduatorie quando i corsi sono qualificati come aventi carattere sperimentali all'atto della loro istituzione.

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