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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1991, n. 9

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE E CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI E TECNICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 22 aprile 1991

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Conferimento degli incarichi di insegnamento
Art. 3 - Criteri e modalità di conferimento degli incarichi
Art. 4 - Indennità, compensi e trattamenti di trasferta
Art. 5 - Abrogazione di norme precedenti
Art. 6 - Copertura finanziaria
Art. 7 - Norme transitorie
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle scuole e ai corsi di formazione per operatori sanitari infermieristici e tecnici istituiti presso le Unità sanitarie locali.
Art. 2
Conferimento degli incarichi di insegnamento
1. Gli incarichi di insegnamento presso le scuole ed i corsi di formazione per operatori sanitari infermieristici e tecnici sono conferiti dall'Unità sanitaria locale sede di scuola, di corso o di sezioni staccate per il numero di ore previsto dal programma di studio di ciascuna materia di insegnamento, maggiorato di un terzo per lo svolgimento delle attività complementari connesse all'insegnamento stesso.
Art. 3
Criteri e modalità di conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti sulla base di graduatorie istituite presso tutte le Unità sanitarie locali sede di scuola, di corso o di sezioni staccate. Le Unità sanitarie locali afferenti ad un medesimo comune potranno procedere alla formulazione di graduatorie uniche per tipologie omogenee di scuole o corsi.
2. I tempi, i criteri e le modalità relativi alla formazione delle graduatorie e al conferimento degli incarichi sono disciplinati dal Consiglio regionale.
3. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti dalle Unità sanitarie locali senza ricorrere alle graduatorie quando i corsi sono qualificati come aventi carattere sperimentali all'atto della loro istituzione.
Art. 4
Indennità, compensi e trattamenti di trasferta
1. Le indennità ed i compensi per il personale docente a cui sono conferiti incarichi di insegnamento ai sensi del precedente art. 2 sono fissate a Lire 39.000 orarie al lordo delle ritenute di legge.
2. Se l'attività didattica resa dai docenti dipendenti delle Unità sanitarie locali e dal personale medico dei servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura è svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui al comma 1 spetta nella misura del 50% secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 26 e dall'art. 83 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 Sito esterno.
3. La partecipazione in qualità di componenti e segretari alle Commissioni per gli esami di passaggio agli anni successivi, per gli esami finali e per gli eventuali esami previsti all'art. 11 della L.R. 2 novembre 1983, n. 39, per l'ammissione degli aspiranti allievi alle scuole o ai corsi per operatori sanitari infermieristici e tecnici è remunerata con un compenso globale forfettario lordo di Lire 200.000.
4. Qualora i partecipanti agli esami siano in numero compreso tra 31 e 100, il compenso di cui al precedente comma è integrato con un ulteriore importo di Lire 200.000; qualora superino comunque le 100 unità, l'importo integrativo è di Lire 400.000.
5. In caso di sostituzione dei componenti o dei segretari delle Commissioni di cui al comma 3, il compenso e l'eventuale importo integrativo è corrisposto ai componenti o segretari sostituiti ed ai componenti o segretari sostituenti in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali hanno rispettivamente partecipato.
6. AI componenti e ai segretari delle Commissioni di cui al comma 3 spetta altresì, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.
7. I trattamenti economici stabiliti ai sensi del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1990/ 1991.
Art. 5
Abrogazione di norme precedenti
1. È abrogata la L.R. 5 settembre 1981, n. 32.
2. Sono altresì abrogati il primo comma dell'art. 9, l'ultimo comma dell'art. 10 e la lett. d) dell'art. 19 della L.R. 2 novembre 1983, n. 39 e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.
Art. 6
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico della quota di parte corrente a destinazione indistinta del Fondo sanitario nazionale assegnato annualmente alla Regione Emilia-Romagna.
Art. 7
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge decorrono dall'anno scolastico 1991/1992.
Art. 8
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, 2o comma della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 aprile 1991

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