Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1991, n. 16

Iniziative di solidarietà a favore dei profughi albanesi

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 dell' 1 luglio 1991

Art. 2
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in più soluzioni, le somme per gli interventi che vengono attuati in favore dei profughi albanesi in virtù della presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale competente per materia, a tal fine delegato, riferisce periodicamente alla Commissione consiliare competente in ordine alle iniziative in corsi o in programma ed in ordine ai criteri adottati o da adottare per i provvedimenti di erogazione delle somme stanziate con la presente legge.

Espandi Indice