Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 18

SOSTITUZIONE DEL COMMA 1 DELL'ART. 16 DELLA LR 13 MAGGIO 1977, N. 19, PER QUANTO RIGUARDA LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO ( ERSA)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 22 luglio 1991

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 1 dell'art. 16 (Presidente) della L. R. 13 maggio 1977, n. 19 (Istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo), è sostituito dal seguente:
"Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio regionale. ".
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente a norma del comma 2 dell'art. 127 Cost. Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia Romagna.
Bologna, 19 luglio 1991

Espandi Indice