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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 20

DEROGA TEMPORANEA AGLI ARTT. 22 E 23 ED INTEGRAZIONE ALL'ART. 21 DELLA LR 19 OTTOBRE 1990, N. 46 " NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 22 luglio 1991

Art. 3
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, La Regione Emilia - Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal 1o comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31

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