Espandi Indice

> Vai alla prima ricorrenza nel documento, indietro (indietro) o avanti (avanti) per spostarti alle occorrenze precedenti o successive

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 20

DEROGA TEMPORANEA AGLI ARTT. 22 E 23 ED INTEGRAZIONE ALL'ART. 21 DELLA LR 19 OTTOBRE 1990, N. 46 " NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 22 luglio 1991

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Deroga temporanea
1. Fino alla determinazione definitiva dell'assetto giuridico istituzionale dei corsi di laurea istituti nei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, ai sensi del DPCM 12 maggio 1989, le funzioni amministrative relative agli interventi per il diritto allo studio universitario sono esercitate, in deroga a quanto previsto dagli art. 22 e 23 della LR n. 46 del 19 ottobre 1990, secondo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.
2. Le funzioni amministrative indicate nel precedente comma, escluse quelle spettanti alla Regione, sono delegate ai Comuni sede di corsi universitari.
3. Alla gestione degli interventi per il diritto allo studio, rientranti nell'ambito delle funzioni delegate a norma del comma precedente, i Comuni possono provvedere anche in collaborazione fra loro.
4. Nella gestione delle funzioni delegate con la presente legge i Comuni di cui al comma 1 assicurano, nelle forme da essi stessi stabilite, la partecipazione delle rappresentanze dei docenti e degli studenti.
5. All'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge si applicano le disposizioni della LR n. 46 del 19 ottobre 1990, in quanto compatibili.
Art. 2
Integrazione all'art. 21, primo comma, della LR 19/ 10/ 1990, n. 46
1.
Nell'art. 21, primo comma, della LR 19 ottobre 1990, n. 46, è aggiunto il seguente periodo:
" Tali funzioni si attuano anche attraverso la realizzazione di iniziative di sperimentazione, documentazione e ricerca, e di supporti informativi. ".
Art. 3
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, La Regione Emilia - Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal 1o comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 luglio 19912

Espandi Indice