LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 5 settembre 1991
Art. 23
Diritti di uso civico
1. Sono fatti salvi i diritti d' uso civico concernenti la raccolta dei tartufi in quanto se ne possa dimostrare l'esistenza e l'esercizio effettivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. I relativi accertamenti e le conseguenti certificazioni, ad istanza degli aventi diritto, competono agli enti delegati su conforme parere dell'Assessore regionale all'Agricoltura.