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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 5 settembre 1991

Art. 4
Messa a dimora delle piantine
1. In relazione alle domande di riconoscimento pervenute, gli enti delegati, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3, impartiscono indicazioni e prescrizioni per la messa a dimora delle piantine, anche in riferimento alla allegata tabella. Con lo stesso provvedimento gli enti delegati possono autorizzare e disciplinare la tabellazione provvisoria secondo un modello uniforme stabilito dalla Giunta regionale.
2. Decorsi novanta giorni dalla data di inoltro della domanda senza che siano pervenute comunicazioni da parte dell'ente delegato, il richiedente ha facoltà di procedere alla realizzazione dell'impianto ed alla tabellazione provvisoria secondo le indicazioni contenute nella domanda e negli allegati.
3. Al fine di consentire eventuali sopralluoghi in corso d' opera, il richiedente è tenuto a comunicare con preavviso di quindici giorni all'ente delegato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data di inizio delle oeprazioni di messa a dimora delle piantine; successivamente deve comunicare la data di ultimazione dell'impianto.
4. Le tabelle provvisorie apposte ai sensi del comma 2 devono essere rimosse entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'ente delegato con il quale la domanda di riconoscimento si astata rigettata.

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