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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 5 settembre 1991

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 Sito esterno, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:
a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale del territori interessati;
b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico.
Art. 2
Deleghe
1. Le funzioni amministrative regionali previste dalla presente legge enon riservate espressamente alla competenza di organi regionali sono delegate alle Province che le esercitano secondo le disposizioni del Titolo III della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
2. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge gli enti delegati possono avvalersi:
a) dei Servizi provinciali e circondariali per l'Agricoltura e l'Alimentazione di cui alla LR 18 agosto 1984, n. 44;
b) dei Servizi provinciali e circondariali per la Difesa del suolo, le Risorse idricge e le Risorse forestali di cui alla citata LR n. 44 del 1984;
c) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia - Romagna.
4. Per l'assolvimento dei compiti di carattere tecnico connessi alla applicazione della presente legge, gli enti delegati provvedono a dotare i propri uffici o i servizi di cui alla lettera a) del comma 3 di un congruo numero di esperti in tartuficoltura anche qualificando all'uopo tecnici già in servizio. A tale fine la Regione istiuisce periodicamente corsi di specializzazione e di aggiornamento.
Titolo II
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE
Art. 3
Tartufaie controllate e coltivate
1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'art. 3 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono soggette a riconoscimento secondo il procedimento definito dalla presente legge.
2. A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza all'ente delegato competente per territorio allegando la seguente documentazione:
a) per le tartufaie controllate:
1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,
3) relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufaia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In particolare devono essere specificati: la giacitura del terreno; il tipo fi vegetazione nel sottobosco; il numero e le specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza,
4) piano colturale, a norma del punto 4 dell'allegata tabella, e di conservazione della tartufaia;
b) per le tartufaie coltivate:
1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,
3) relazione che dimostri la presenza nel terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1 dell' allegatata tabella e contenga altresì: la descrizione dell'ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione si si tratta di terreno incolto o precedentemente coltivato, indicando in quest' ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l'indicazione del vvivaio o dei vivai di provenienza delle piantini tartifigene da mettere a dimora,
4) piano colturale e di coltivazione della tartufaia.
3. Qualora il terreno della tartufaia risulti in tutto o in parte classificato montano, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'ente delegato richiede su di essa il parere della Comunità montana competente per il territorio. Decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta di parere senza che all'ente delegato siano pervenute comunicazioni in merito, si intende che il parere della Comunità montana sia favorevole.
Art. 4
Messa a dimora delle piantine
1. In relazione alle domande di riconoscimento pervenute, gli enti delegati, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3, impartiscono indicazioni e prescrizioni per la messa a dimora delle piantine, anche in riferimento alla allegata tabella. Con lo stesso provvedimento gli enti delegati possono autorizzare e disciplinare la tabellazione provvisoria secondo un modello uniforme stabilito dalla Giunta regionale.
2. Decorsi novanta giorni dalla data di inoltro della domanda senza che siano pervenute comunicazioni da parte dell'ente delegato, il richiedente ha facoltà di procedere alla realizzazione dell'impianto ed alla tabellazione provvisoria secondo le indicazioni contenute nella domanda e negli allegati.
3. Al fine di consentire eventuali sopralluoghi in corso d' opera, il richiedente è tenuto a comunicare con preavviso di quindici giorni all'ente delegato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data di inizio delle oeprazioni di messa a dimora delle piantine; successivamente deve comunicare la data di ultimazione dell'impianto.
4. Le tabelle provvisorie apposte ai sensi del comma 2 devono essere rimosse entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'ente delegato con il quale la domanda di riconoscimento si astata rigettata.
Art. 5
Collaudo e riconoscimento
1. L'ente delegato, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda, abbia le caratteristiche richieste dal punto 2 dell'allegata tabella e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini della messa a dinora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione.
2. Eseguito il collaudo con esito positivo, l'ente delegato rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata e detta ogni opportuna prescrizione sulla conduzione delle tartufaie tenuto conto anche del piano colturale e di conservazione sottoscritto dal richiedente.
3. Qualora dall'esito del collaudo risulti che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, possa divenirlo con appropriate modifiche, l'ente delegato assegna un termine congruo per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.
4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti di qualunque specie essi siano, ai sensi della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno.
Art. 6
Controlli e revoca
1. L'Ente delegato effettua controlli almeno biennali sulla buona conduzione della tartufaia ed ha facoltà di revocare il riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata qualora vengano a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che lo avevano consentito oppure non vengano rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi dell'art. 5. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Art. 7
Vivai
1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assogettata alla disciplina di cui alla LR 28 luglio 1982, n. 34 recante disposizioni sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi.
2. La Commissione regionale per la vigilanza sulle attività vivaistiche e mementiere prevista dall'art. 2 della LR n. 34 del 1982, quando è chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti alla produzione di piante tartufigene, viene integrata da un esperto micologo scelto fra quelli designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e Scienze naturali aventi sede in Emilia - Romagna.
Titolo III
DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO
Capo I
Autorizzazione e modalità
Art. 8
Autorizzazione alla raccolta
1. L'attività di raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione amministrativa rilasciata dall'ente delegato.
2. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente delegato nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica.
3. L'autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vogente in materia. L'esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.
4. Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.
6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi il proprietario, l'usufruttuario o il coltivatore del fondo nonchè i rispettivi familiari e dipendenti.
Art. 9
Commissione d' esame
1. L'esame viene effettuato da Commissioni nominate dagli enti delegati, che durano in carica quanto il Consiglio provinciale ed il Comitato circondariale ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina delle nuove Commissioni.
2. Le Commissioni d' esame sono composte:
a) dal Presidente dell'ente delegato;
b) da un funzionario dell'Amministrazione provinciale o del Servizio provinciale Agricoltura e Alimentazione da scegliere fra quelli esperti in tartuficoltura;
c) da un micologo da nominarsi fra gli esperti designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e forestali o Scienze naturali o da istituti tecnici agrari e forestali.
3. Al componente di cui alla lett. a) del comma 2, o suo delegato, è attribuita la funzione di Presidente della Commissione. Funge da segretario un dipendente dell'ente delegato.
4. Le Commissioni d' esame hanno facoltà di svolgere le prove anche in sedi decentrate.
5. Ai componenti delle Commissioni d' esame spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10
Tesserino di idoneità
1. Il tesserino deve contenere le generalit' e la fotografia del titolare; ha validità per sei anni ed è rinnovato su domanda del titolare, senza ripetizione dell'esame di cui all'art. 8.
2. Quando l'autorizzazione alla raccolta sia stata revocata, una nuova autorizzazione non può essere rilasciata prima di cinque anni e deve essere preceduta da un nuvo esame con esito positivo.
3. La Giunta regionale predispone un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale. Fino a nuove determinazioni resta valido il modello di tesserino approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3117 del 21 giugno 1988.
Art. 11
Tassa di concessione regionale
1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi è regolata dalla LR 29 dicembre 1980, n. 60 come integrata dall'art. 3 della LR 28 gennaio 1991, n. 3, fermo restando quanto disposto in deroga dal comma 6 dell'art. 8 della presente legge.
Art. 12
Modalità di raccolta
1. La raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di non più di due cani per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art 21, e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a com. 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al giunzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all'uopo, ove occorra, vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione.
2. Sono in ogni caso vietate:
a) la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima dell'alba.
3. Il raccoglitore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.
4. Il limite massino di raccolta giornaliera individuale, nelle zone di libera raccolta, è quello fissato dall'art. 10 della LR 24 gennaio 1977, n. 2.
Art. 13
Calendario
1. La raccolta dei tartufi nel territorio regionale è consentita nei seguenti periodi:
a) Tuber megnatum (tartufo bianco):
dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per zone di collina;
b) Tuber melanosporum:
dal 1° novembre al 31 marzo per tutte le zone;
c) Tuber aestivum:
dal 1° maggio al 30 giugno per tutte le zone;
d) Tuber uncinatum:
dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone;
e) Tuber brumale e sua varietà moschatum:
dal 1° dicembre al 30 aprile per tutte le zone;
f) Tuber albidum (bianchetto):
dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianura,
dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina;
g) Tuber macrosporum:
dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina.
2. Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.
3. L'ente delegato, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati di cui all'art. 2 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, può variare il calendario di raccolta, in relazione ad eventi atmosferici e climatici eccezionali o per altre circostanze particolari.
4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri o istituti di ricerca di cui al comma 3 3 sentita la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scintifici e di studio anche in deroga al calendario.
Art. 14
Zone geografiche di raccolta
1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta di cui al quinto comma dell'art 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono definite dalla Giunta regionale, in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 della LR 2 aprile 1988, n. 11.
2. La delimitazione viene definita mediante idonea rappresentazione cartografica sulla base di adeguati studi sulla distribuzione delle diverse specie di tartufi nei vari ambiti territoriali.
3. La Giunta regionale adotta le proprie determinazioni su proposta degli enti delegati.
Art. 15
Misure di salvaguardia per la fauna selvatica
1. La raccolta dei tartufi nelle zone di rifugio e nelle oasi di protezione della fauna selvatica istituite ai sensi della LR 15 maggio 1987, n. 20 è vietata; gli enti delegati possono eccezionalmente consentire la raccolta assoggettandola a modalità e cautele che salvaguardino adeguatamente le esigenze, prioritarie di protezione della fauna selvatica e dell'ambiente.
2. Nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle aziende faunistico - venatorie, la raccolta dei tartufi è disciplinata dagli enti delegati. Nell'ambito di tali zone ed aziende essi dispongono limitazioni e divieti alla raccolta dei tartufi in relazione alle esigenze di salvaguardia, produzione e ripopolamento della selvaggina, adottando anche deroghe parziali al calendario di raccolta di cui all'art. 13.
3. In ogni caso, nelle aziende faunistico - venatorie la raccolta dei tartufi può essere consentita solo nei giorni di silenzio venatorio mediante provvedimenti assunti dagli enti delegati, sentiti i conduttori. Detti provvedimenti saranno tempestivamente comunicati ai conduttori delle aziende.
4. Nelle zone ed aziende di cui ai commi precedenti la raccolta dei tartufi è comunque consentita con l'ausilio di un solo cane per cercatore.
5. L'accesso alle zone di cui ai commi 1, 2 e 3 per la raccolta dei tartufi non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.
Capo II
Vigilanza e sanzioni
Art. 16
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno. Compete altresì alle guardine venatorie provinciali, agli appartenenti ai servizi di polizia municipale, alle guardie ecologiche volontarie nominate dalle Province e dal Circondario di Rimini ai sensi della LR: 3 luglio 1989, n. 23, nonchè alle guardie giurate designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente.
Art. 17
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla LR 28 aprile 1984, n. 21.
2. Alla applicazione delle sanzioni pecuniarie provvedono gli enti delegati; i proventi che ne derivano sono ad essi devoluti.
3. I verbali di accertamentoi della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi senza ritardo all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla LR 23 agosto 1979, n. 26.
Art. 18
Infrazioni sanzionate e loro ammontare
1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono determinate nella misura seguente.
a)
- raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da lire 300.000 a Lire 900.000,
- raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 ed ai regolamenti previsti dall'art. 21: da Lire 300.000 a Lire 900.000,
- raccolta di tartufi con l'ausilio di più di due cani in tutte le altre fattispecie: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 12: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
c) lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da Lire 300.000 a Lire 900.000;
d) apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte o e non riempite a regola d' arte entro la superficie di mille metri quadrati: da Lire 100.000 a Lire 500.000;
e) raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, semprechè non se ne dimostri il possesso e la regolarità esibendolo nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità dell'ente delegato preposta alla applicazione delle sanzioni: da Lire 300.000 a Lire 900.000, ferma restando per le ipotesi ivi previste l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 6 della LR 23 agosto 1979, n. 26;
f) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purchè adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da Lire 200.000 a Lire 600.000;
g) raccolta di tartufi in periodo di divieto: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
h) raccolta di tartufi immaturi: da Lire 60.000 a Lire 180.000; oltre a detta sanzione si applica una sanzione da Lire 10.000 a Lire 30.000 per ogni tartufo colto immaturo;
i) raccolta di tartufi durante le ore notturne: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
l) raccolta di tartufi entro zone tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da Lire 300.000 a lire 900.000;
m) raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico - venatorie, in violazione del divieto, o in violazione delle modalità, cautele, condizioni e limitazioni stabilite nei provvedimenti degli enti delegati, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2 e 3: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
n) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva - ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno - nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da Lire un milione a Lire tre milioni;
o) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
p) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
q) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da Lire 300.000 a Lire 900.000.
2. Le sanzioni di cui alle lett. f) e l) del comma 1 si applicano anche nei casi di leggittima tabellazione provvisoria ai sensi dell'art. 4.
Art. 19
Sanzioni amministrative
1. Le infrazioni di cui all'articolo precedente comportano la confisca del prodotto.
2. Nei casi di infrazione di cui alla lettera n) del comma 1 dell'art. 18, ove il trasgressore non rimuova le tabelle abusive, l'ente delegato provvede d' ufficio, previa diffida, ponendo la relativa spesa a carico del trasgressore.
3. L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo massino di due anni qualora, nell'arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due infrazioni previste dall'articolo 18. La sospensione è annotata sul tesserino.
4. Alla terza sospensione consegue la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.
5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dall'ente delegato che l'ha rilasciata. A tal fine gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, qualora siano diversi dall'ente autorizzante, comunicano a quest' ultimo i provvedimenti sanzionatori adottati una volta che siano divenuti definitivi.
Titolo IV
AREE PUBBLICHE
Art. 20
Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 21 rimane invariata, nelle aree costituenti il patrimonio agro - forestale dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali ove si esercita la raccolta dei tartufi, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli enti di cui al comma 1 potranno richiedere agli enti delegati, anche su proposta delle associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative, il riconoscimento di tali aree o parti di esse quali tartufaie controllate o coltivate a norma degli artt. 3 e seguenti.
3. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.
4. I Comuni, le Comunità montane, l'Azienda regionale delle foreste e gli altri enti o aziende e proprietà pubbliche e coltivate su cui si esercita la vigilanza della Regione possono presentare agli enti delegati proposte per la costituzione di nuove tartufaie controllate o coltivate aventi lo scopo di favorire la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
5. La Giunta regionale emana direttive al riguardo, sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui alla LR 2 aprile 1988, n. 11.
Art. 21
Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche e nelle aree protette
1. I titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 10 sono abilitati alla raccolta dei tartufi nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 con le limitazioni di cui ai commi seguenti del presente articolo senza il versamento di ulteriori tasse, canoni o diritti.
2. Gli Enti locali e le aziende cui compete la titolarità delle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 provvedono ad approvare appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse o a adeguare i regolamenti già esistenti alla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. Tali regolamenti sono adottati d' intesa con gli enti delegati e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.
3. I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell'arco della settimana, nell'ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.
4. Il regine delle aree sulle quali sono istituiti parchi regionali e riserve naturali rimane disciplinato, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti.
Art. 22
Norme particolari per le tartufaie di enti pubblici
1. Qualora le aree di cui all'art. 20 abbiano ottenuto il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, la loro regolamentazione dovrà prevedere anche la determinazione del numero massimo giornaliero di raccoglitori che può essere consentito e norme per la concessione degli accessi entro i limiti predetti. Tali regolamenti sono adottati dagli enti di aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, d' intesa con gli enti delegati e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.
Art. 23
Diritti di uso civico
1. Sono fatti salvi i diritti d' uso civico concernenti la raccolta dei tartufi in quanto se ne possa dimostrare l'esistenza e l'esercizio effettivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. I relativi accertamenti e le conseguenti certificazioni, ad istanza degli aventi diritto, competono agli enti delegati su conforme parere dell'Assessore regionale all'Agricoltura.
Titolo V
PROMOZIONE DELLA TARTUFICOLTURA
Art. 24
Interventi a favore della tartuficoltura
1.
Al secondo comma dell'art. 4 della LR 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera:
"f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate. ".
Sito esterno Sito esterno
Art. 25
Consorzi volontari
1. I consorzi volontari di cui all'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono costituiti per atto pubblico.
2. La costituzione dei consorzi può essere promossa anche dagli enti delegati e dalle Comunit' montane.
Art. 26
Associazioni locali
1. La Regione favorisce la costituzione di associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o prroprietari e raccoglitori, perseguano statutariamente i seguenti scopi:
a) la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonchè la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
c) la promozione della gastronomia locale e della potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo.
2. Con tali associazioni gli enti delegati possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
Spese relative all'esercizio delle funzioni delegate
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione che vi fa fronte, a norma dell'art. 17 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, con i proventi delle tasse di concessione di cui all'art. 11 della presente legge.
2. All'onere relativo si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo, previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascun ente delegato che dovrà risultare da rendiconti annuali. la Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente legge.
Art. 28
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la LR 11 maggio 1981, n. 13. 1. E' abrogata la LR 11 maggio 1981, n. 13.
2. Sono altresì abrogati il quarto ed il quinto comma dell'art. 11 della LR 24 gennaio 1977, n. 2.
Art. 29
Disposizioni transitorie per le tartufaie già riconosciute
1. Restano validi i provvedimenti regionali di riconoscimento di tartufaie adottati ai sensi dell'art. 3, Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse le tabelle abusivamente apposte per impedire la raccolta di tartufi, al di fuori delle zone diverse da quelle previste dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui alla lett. n) dell'art. 18.
Art. 30
Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo
1. Presso ciascun ente delegato è istituita una Commissione consultiva avente il compito di formulare proposte e pareri sui provvedimenti da adottare per la tutela e la valorizzazione del tatufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.
2. La composizione della Commissione consultiva è determinata dall'ente delegat, assicurando la presenza in essa dei rappresentanti delle associazioni dei tartufai, delle associazioni degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste e dei soggetti interessati alla tartuficoltura.
3. Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti dell'ente delegato aventi competenze nelle materie di cui alla presente legge.
4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono determinate dall'ente delegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 settembre 1991

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