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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1991, n. 28

INTERVENTI DI SOLIDARIETA' PER IL POPOLO DELLA SOMALIA ED IL POPOLO CURDO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 dell' 11 novembre 1991

Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna contribuisce alle iniziative umanitarie di emergenza a favore delle popolazioni della Somalia colpite dalle conseguenze dei rivolgimenti politici verificatisi nel corso del 1991.
2. La Regione Emilia - Romagna contribuisce, altresì, alle iniziative umanitarie di emergenza a favore della popolazione curda presente nel territorio irakeno, perseguitata e costretta, nel corso del 1991, all'esodo di massa oltre il confine dell'Irak.
3. Gli interventi possono consistere nell'acquisto di viveri e medicinali da conferire alle organizzazioni umanitarie o alle organizzazioni non governative operanti a livello internazionale, ovvero possono costituire concorso finanziario ad iniziative poste in essere da dette organizzazioni.
4. L'attività di soccorso nei confronti dei popoli somali e curdo è definita sulla base di indicazioni derivanti dal raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione statale.
5. Nei confronti del popolo curdo la Regione, oltre alle iniziative di emergenza di cui al comma 2, organizza, direttamente o mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, iniziative di carattere culturale o divulgative finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini dell'Emilia - Romagna verso il diritto dello stesso popolo all'affermazione della propria identità storica, culturale e linguistica.
6. La Giunta regionale provvede:
- alla programmazione degli interventi previsti al comma 3;
- alla definizione delle modalità di concessione dei contributi riferiti alle iniziative di cui al comma 5;
- all'impegno dei relativi fondi anche per quanto concerne le iniziative poste in essere in forma diretta.

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