Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1991, n. 28

INTERVENTI DI SOLIDARIETA' PER IL POPOLO DELLA SOMALIA ED IL POPOLO CURDO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 dell' 11 novembre 1991

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna contribuisce alle iniziative umanitarie di emergenza a favore delle popolazioni della Somalia colpite dalle conseguenze dei rivolgimenti politici verificatisi nel corso del 1991.
2. La Regione Emilia - Romagna contribuisce, altresì, alle iniziative umanitarie di emergenza a favore della popolazione curda presente nel territorio irakeno, perseguitata e costretta, nel corso del 1991, all'esodo di massa oltre il confine dell'Irak.
3. Gli interventi possono consistere nell'acquisto di viveri e medicinali da conferire alle organizzazioni umanitarie o alle organizzazioni non governative operanti a livello internazionale, ovvero possono costituire concorso finanziario ad iniziative poste in essere da dette organizzazioni.
4. L'attività di soccorso nei confronti dei popoli somali e curdo è definita sulla base di indicazioni derivanti dal raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione statale.
5. Nei confronti del popolo curdo la Regione, oltre alle iniziative di emergenza di cui al comma 2, organizza, direttamente o mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, iniziative di carattere culturale o divulgative finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini dell'Emilia - Romagna verso il diritto dello stesso popolo all'affermazione della propria identità storica, culturale e linguistica.
6. La Giunta regionale provvede:
- alla programmazione degli interventi previsti al comma 3;
- alla definizione delle modalità di concessione dei contributi riferiti alle iniziative di cui al comma 5;
- all'impegno dei relativi fondi anche per quanto concerne le iniziative poste in essere in forma diretta.
Art. 2
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l' Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 1992, a norma di quanto disposto dall'art 11, primo comma, della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, secondo comma della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 novembre 1991

Espandi Indice