Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 20/05/2021 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 07/07/1998
LEGGE REGIONALE 22 novembre 1991, n. 30
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ "CENTRO DI RICERCHE MARINE"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(aggiunti commi 1 bis e 1 ter da art. 4 L.R. 3 luglio 1998 n. 23)
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ai sensi dell'art. 4, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verrà dotato della necessaria disponibilità con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa adottate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale.
1 bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 bis della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della legge annuale di bilancio.
1 ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 ter la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale e con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86500 secondo l'esatta destinazione prevista nell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1998 e pluriennale 1998/2000.