LEGGE REGIONALE 22 novembre 1991, n. 31
Interventi a favore dei consorzi e delle società consortili fidi regionali che agevolano alle piccole e medie imprese industriali l'accesso al credito a medio termine
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 27 novembre 1991
Art. 2
Requisiti
1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i consorzi e le società consortili fidi regionali in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo regionale.
2. I soggetti sopra indicati, per godere dell'assistenza finanziaria della Regione, dovranno avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, almeno 500 soci.
3. Per piccole e medie imprese industriali si intendono quelle aventi le caratteristiche definite dai provvedimenti di attuazione della Legge 12 agosto 1977, n. 675 , vigenti al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo.
4. Dallo statuto dei consorzi e delle società consortili che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge si deve evincere che la loro attività prevalente è la concessione di garanzie ai propri soci e l'assistenza nelle operazioni di credito e finanziarie.