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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1991, n. 31

Interventi a favore dei consorzi e delle società consortili fidi regionali che agevolano alle piccole e medie imprese industriali l'accesso al credito a medio termine

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 27 novembre 1991

Art. 3
Presentazione delle domande
1. Le domande di contributo sono presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) copia delle convenzioni bancarie;
c) dichiarazione, rilasciata dall'azienda o istituto mutuante, da cui risultino il numero e l'ammontare complessivi delle operazioni di credito effettuate dal consorzio o dalla società consortile a favore delle piccole e medie imprese associate, nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo;
d) dichiarazione del legale rappresentante del consorzio o società consortile fidi regionali che attesta la consistenza del fondo rischi alla data del 31 dicembre dell' anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, nonchè la compatibilità delle forme e modalità del suo utilizzo con gli scopi indicati dall'art. 1;
e) dichiarazione del legale rappresentante che attesta il numero e la ragione sociale delle imprese associate al consorzio o alla società consortile fidi regionale, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, con l'indicazione delle quote sociali versate da ciascuna impresa.
2. La Giunta regionale stabilisce il termine per la presentazione delle domande di contributo, indicando contestualmente, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri di ammissione delle domande e di assegnazione dei contributi la cui validità ha di norma cadenza triennale.

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