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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 8

(prima modificato comma 1 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi aggiunto comma 3 bis da art. 8 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1 e 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificati commi 1, 2, 3 bis e 5 da art. 8 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Autorizzazione alla raccolta
1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Regione.
2. La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta Regionale.
3. L'autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia. L'esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.
3 bis. La Regione, direttamente o attraverso le Associazioni locali dei raccoglitori, può promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui al comma 3 senza oneri per l'amministrazione.
4. Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni. I minori di anni quattordici possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.
6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi il proprietario, l'usufruttuario o il coltivatore del fondo nonché i rispettivi familiari e dipendenti.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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