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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1992, n. 3

ASSUNZIONE IN RUOLO DI DIVULGATORI AGRICOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1992

Art. 3
Copertura dei posti rimasti vacanti
1. Qualora il numero dei partecipanti al corso di cui all' art. 2 che abbiano superato le relative prove conclusive risulti inferiore al numero dei divulgatori agricoli che la Regione ha richiesto al CIFDA di qualificare, alla copertura dei posti individuati ai sensi dell'art. 1 rimasti vacanti può provvedersi mediante apposito concorso per titoli ed eventualmente anche per prova selettiva per l'ammissione al quale si richiede il possesso di uno dei diplomi di laurea indicati alla lettera a), comma 1 dell'art. 2 ed il possesso della qualificazione di divulgatore agricolo come richiesta della normativa comunitaria e conseguita a seguito del superamento dei corsi CIFDA.
2. Con la deliberazione della Giunta regionale vengono stabilite le modalità per l'effettuazione dei concorsi di cui al presente articolo.

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