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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1992, n. 3

ASSUNZIONE IN RUOLO DI DIVULGATORI AGRICOLI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1992

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Assunzione in ruolo dei divulgatori agricoli
Art. 3 - Copertura dei posti rimasti vacanti
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. In attuazione del Regolamento CEE 270/ 79/ Cons. del 6 febbraio 1979 e successive modificazioni, sono individuati, nell'ambito dei posti della dotazione organizza della VII qualifica funzionale, dieci posti del profilo VII. 3 " istruttore direttivo addetto ad attività agro - forestale", per lo svolgimento delle mansioni di divulgatore agricolo.
2. L'adeguamento del numero dei posti fissati al comma 1 viene disposto, a norma dell'art. 28 della LR 18 agosto 1984, n. 44, nei limiti della dotazione organiza regionale, con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 2
Assunzione in ruolo dei divulgatori agricoli
1. Per l'inquadramento nei posti individuati all'art. 1 sono necessari i seguenti requisiti:
a) aver conseguito il diploma di laurea in Scienze agrarie o in Scienze delle produzioni animali o in Medicina veterinaria o in Scienze forestali;
b) aver partecipato, per conto della Regione Emilia - Romagna, ai corsi organizzati dal Consiglio interregionale formazione divulgatori agricoli( CIFDA) di cui alla LR 2 dicembre 1982, n. 54 e aver superato le relative prove conclusive.
2. Ai fini del conseguimento del requisito di cui alla lettera b) del comma 1, la Regione Emilia - Romagna richiede al CIFDA la qualificazione del personale eventualmente necessario per i compiti di divulgatore agricole, impegnandosi alla sua assunzione. Al termine di ciascun corso il CIFDA segnala i partecipanti che hanno superato le prove conclusive.
3. Le modalità di inquadramento dei divulgatori agricoli nei posti ad essi destinati nell'organico regionale sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle risultanze delle prove conclusive dei corsi CIFDA e delle relative graduatorie.
Art. 3
Copertura dei posti rimasti vacanti
1. Qualora il numero dei partecipanti al corso di cui all' art. 2 che abbiano superato le relative prove conclusive risulti inferiore al numero dei divulgatori agricoli che la Regione ha richiesto al CIFDA di qualificare, alla copertura dei posti individuati ai sensi dell'art. 1 rimasti vacanti può provvedersi mediante apposito concorso per titoli ed eventualmente anche per prova selettiva per l'ammissione al quale si richiede il possesso di uno dei diplomi di laurea indicati alla lettera a), comma 1 dell'art. 2 ed il possesso della qualificazione di divulgatore agricolo come richiesta della normativa comunitaria e conseguita a seguito del superamento dei corsi CIFDA.
2. Con la deliberazione della Giunta regionale vengono stabilite le modalità per l'effettuazione dei concorsi di cui al presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 gennaio 1992

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