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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 10
Sostituzione di componenti
1. Per la sostituzione di componenti dimissionari o comunque cessati, il Presidente della Giunta regionale, nei termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 7, richiede al Presidente del Consiglio regionale di indire la nuova elezione entro sessanta giorni, previa, ove occorra, designazione della terna da parte dei competenti ordini professionali. Qualora si tratti del componente designato dal Commissario del Governo, il Presidente della Giunta regionale richiede allo stesso la nuova designazione.

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