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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 11
Presidente e Vicepresidente
1. Le sezioni eleggono, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente, scelti fra i componenti eletti dal Consiglio regionale.
2. Alla elezione si provvede a scrutinio segreto con distinte votazioni e a maggioranza assoluta dei voti. Dopo tale votazione è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano in base all'età.
3. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per il periodo di trenta mesi.
4. Le adunanze per l'elezione dei Presidenti delle Sezioni sono presiedute dal componente effettivo più anziano in base all'età fra quelli eletti dal Consiglio regionale.

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