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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 12
Funzioni del Presidente e del Vicepresidente
1. Il Presidente della Sezione:
a) formula l'ordine del giorno delle adunanze;
b) convoca e presiede le adunanze;
c) sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni sui singoli provvedimenti degli enti interessati;
d) formula, d' intesa con il responsabile di servizio, proposte alla Giunta circa il personale e il fabbisogno di spesa;
e) formula l'invito a regolarizzare gli atti e provvede a richiedere informazioni e documenti ai sensi dell'art 27.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
3. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente le relative funzioni sono esercitate dal membro elettivo effettivo più anziano in base all'età.
4. In caso di assenza o impedimento di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di Presidente il componente elettivo supplente più anziano in base all'età.

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