LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7
ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992
Art. 18
Documentazione per i componenti della Sezione
1. La documentazione concernente gli argomenti indicati all'ordine del giorno di ciascuna adunanza è a disposizione dei componenti presso la sede della Sezione almeno per un giorno non festivo precedente la data fissata per l'adunanza.
2. In caso di convocazione urgente la documentazione è messa a disposizione contestualmente all'invio della convocazione.