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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 19
Partecipazione dei componenti supplenti
1. I componenti supplenti possono partecipare a tutte le sedute. Intervengono con diritto di voto in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi e comunque non nella stessa seduta cui abbia preso parte il componente effettivo.
2. I componenti supplenti sono tenuti, su esplicita indicazione nell'ordine del giorno, a partecipare alle sedute dedicate all'esame di questioni procedurali o di ordine generale. In tal caso i componenti supplenti non hanno diritto di voto.

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