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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 2
Comitato regionale di controllo
1. I controlli sono esercitati dal Comitato regionale di controllo, articolato in Sezioni, costituito nei modi stabiliti dalla legge.
2. Le Sezioni esercitano le loro funzioni in modo autonomo.
3. Le Sezioni sono rinnovate integralmente a seguito di nuove elezioni del Consiglio regionale, nonchè quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 42 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno. Esse esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organo di controllo.
4. Le Sezioni sono altresì rinnovate integralmente in seguito a scioglimento pronunciato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio regionale, nel caso in cui siano in grado di funzionare.

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