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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 20
Validità della adunanze
1. La partecipazione all'adunanza è riservata ai componenti dell'Organo di controllo ed ai funzionari addetti.
2. L'adunanza si apre con la verifica del numero legale.
3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, siano essi effettivi o supplenti con diritto di voto.
4. Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza. Qualora nel corso di essa venga meno il numero legale, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza facendone inserire menzione nel verbale.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I voti dei componenti dell'Organo di controllo si esprimono a scrutinio palese.

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