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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 21
Astensione
1. Il componente dell'Organo di controllo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di provvedimenti qualora:
a) sia direttamente interessato al provvedimento;
b) egli stesso o il coniuge, o il convivente abituale, o un parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, sia interessato al provvedimento;
c) sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro dell'interessato al provvedimento;
d) abbia responsabilità nell'amministrazione dell'ente, associazione, comitato, società o impresa interessati al provvedimento.

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