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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 22
Verbale delle adunanze
1. Il verbale delle adunanze deve indicare i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti o che si sono assentati nel corso della riunione, nonchè di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza, e contenere un elenco delle questioni trattate e delle decisioni adottate.
2. Nel verbale deve essere fatta menzione anche delle adunanze non validamente costituite per mancanza del numero legale.
3. Ciascun componente ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed eventualmente le motivazioni del medesimo.
4. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le dichiarazioni rese durante la adunanza nella forma testuale da lui riassunta.
5. I verbali sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

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