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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 23
Invio delle deliberazioni
1. Le deliberazioni soggette a controllo sono inviate, a pena di decadenza, all'Organo di controllo, entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. L'iniziativa di sottoporre all'Organo di controllo propri atti, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, è assunta dalla Giunta contestualmente al provvedimento cui si riferisce.
3. L'iniziativa del Consiglio comunale o provinciale di sottoporre al controllo atti della Giunta, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, è deliberata entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio. L'atto deve essere trasmesso all'Organo di controllo a cura del Segretario comunale o provinciale, senza ritardo, e comunque non oltre tre giorni dalla scadenza del termine di dieci giorni stabilito per la deliberazione dell'iniziativa da parte del Consiglio.
4. Le deliberazioni della Giunta sottoposte a controllo eventuale ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 45 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, sono inviate all'Organo di controllo, a cura del Segretario comunale o provinciale, entro tre giorni dalla presentazione della richiesta. Contestualmente il Segretario comunica, mediante pubblicazione sull'albo pretorio, l'intervenuta interruzione dei termini di esecutività della delibera.
5. La segreteria dell'Organo di controllo rilascia all'ente ricevuta degli atti pervenuti per il controllo, apponendovi, nello stesso giorno, il timbro comprovante la data di ricevimento degli atti stessi.

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