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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 27
Inviti e richieste in via informale
1. Quando la deliberazione trasmessa per il controllo manchi dei requisiti formali o presenti errori materiali, il responsabile del procedimento può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.
2. Quando sia utile per un più spedito esame dell'atto, possono essere allo stesso modo richiesti direttamente documenti, che debbono essere trasmessi dall'ente interessato in tempo utile per l'esercizio del controllo.

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