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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 3
Forme di coordinamento delle Sezioni
1. I Presidenti delle singole Sezioni dell'Organo regionale costituiscono la Conferenza dei Presidenti dell'organo di controllo medesimo, che si riunisce periodicamente allo scopo di assicurare il coordinamento e di salvaguardare l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio dell'attività di controllo. La conferenza è convocata dai Presidenti delle Sezioni d' intesa fra di loro ed è presieduta a turno da uno di essi.
2. La Conferenza dei Presidenti è assistita dai Segretari delle singole Sezioni; alle sue riunioni possono partecipare, se convocati, anche altri funzionari addetti ai servizi delle Sezioni ed esperti esterni su invito dei Presidenti medesimi.
3. Le deliberazioni della Conferenza dei Presidenti e dell'adunanza plenaria non vincolano le singole decisioni che le Sezioni devono assumere nell'esercizio dell'attività di controllo.

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