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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 31
Comunicazione delle decisioni delle Sezioni
1. I provvedimenti di annullamento, nonchè quelli interlocutori, debbono essere comunicati all'ente interessato entro il termine perentorio di venti giorni stabilito dal comma 1 dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno. La comunicazione deve contenere il testo del dispositivo del provvedimento completo di motivazione e deve essere effettuata tramite mezzo idoneo ad attestare il ricevimento.
2. Per i bilanci ed i conti consuntivi la comunicazione di cui al comma 1 deve avvenire, ai sensi del comma 8 dell'art. 46 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, nel termine perentorio di quaranta giorni.

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