LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7
ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992
Art. 32
Conservazione degli atti
1. I verbali delle adunanze restano depositati presso la segreteria della Sezione.
2. Gli atti controllati, ad eccezione di statuti, regolamenti, piante organiche e conti consuntivi, sono sottoposti, ai sensi del DPR 30 settembre 1963, n. 1409 , alle procedure di scarto di archivio, trascorsi cinque anni dall'anno della loro emanazione.