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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 34
Pubblicazione degli atti di controllo
1. Nel perseguimento degli obiettivi indicati dagli articoli 3 e 4 della presente legge, il servizio competente in materia di rapporti istituzionali con gli Enti locali cura, in collaborazione con gli uffici dell'Organo di controllo, la catalogazione delle decisioni delle Sezioni e cura la pubblicazione, completa di motivazione, di quelle che, per la novità, la complessità o il rilievo delle questioni trattate, presentino un particolare interesse per gli Enti locali.

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