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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 36
Controllo sostitutivo
1. Qualora i Comuni e le Province omettano o ritardino un atto obbligatorio per legge, l'Organo di controllo, d' ufficio o su richiesta, invita a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per ragioni d' urgenza.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Organo di controllo provvede a mezzo di un commissario. Fino alla nomina del commissario, l'ente interessato non perde il potere di porre in essere l'atto.
3. L'atto di nomina definisce i poteri del commissario e indica i provvedimenti da emanare. Gli uffici dell'ente interessato sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione.
4. Le spese per gli interventi in sostituzione sono a carico dell'ente sostituito.
5. Ai fini dell'esercizio del controllo sostitutivo di cui al presente articolo, gli enti interessati sono tenuti a collaborare con l'Organo di controllo fornendo dati e informazioni. In caso di mancata collaborazione, l'Organo suddetto può disporre i necessari sopralluoghi.

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