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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 4
Elementi informativi
1. La Regione. nell'esercizio delle proprie competenze, utilizza i dati e gli elementi informativi in possesso delle Sezioni che sono tenute a fornirli alla Giunta regionale, con particolare riferimento ai programmi operativi e di investimento degli Enti locali, nonchè alla gestione, da parte degli stessi, dei finanziamenti erogati dalla Regione o, comunque, per suo tramite.
2. Le decisioni delle Sezioni sono massimate a cura dei servizi delle Sezioni medesime e pubblicate in un apposito bollettino a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il bollettino ha cadenza mensile ed in ciascun fascicolo devono essere pubblicate le massime di decisioni emesse nel mese corrispondente. Può essere pubblicato anche il testo integrale delle decisioni di particolare rilevanza o che segnalano la novità dei casi decisi, nonchè di quelle sulle quali si riscontra contrasto di indirizzo rispetto all'ordinamento di altre Sezioni. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura che la pubblicazione delle massime e delle altre decisioni sia effettuata con la massima sollecitudine e che la distribuzione del bollettino di norma sia effettuata entro tre mesi da quando sono state emesse le relative decisioni.
3. Il bollettino è inviato a tutti gli enti soggetti al controllo, assicurandone inoltre ampia diffusione a cura dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

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