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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 40
Controllo sui bilanci e vigilanza sugli enti dipendenti dalla Regione
1. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale i bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, la cui attività afferisce l'intero territorio regionale, sono approvati dal Consiglio regionale, secondo le modalità fissate dalle specifiche disposizioni.
2. I bilanci e i conti consuntivi devono essere approvati dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dal ricevimento.
3. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione degli enti dipendenti agli indirizzi fissati, la Giunta regionale esercita la vigilanza sugli stessi anche mediante apposite ispezioni. E' fatta salva ogni specifica disposizione di legge

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