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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 42
Revisori dei conti del Circondario di Rimini e modifiche alla LR 6 giugno 1989, n. 20
1.
L'art. 12 della L. R. 6 giugno 1989, n. 20 è così sostituito:
" Art. 12
Revisori dei conti
1. Il Comitato circondariale nomina, secondo le modalità ed i criteri previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 57 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio rimangono in carica per tre anni e svolgono le proprie funzioni in conformità a quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7 e 9 del medesimo art. 57. "
Sito esterno

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