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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 46
Controllo sugli atti degli IACP
1. Il controllo sugli atti degli IACP è esercitato dall'Organo di controllo, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività.
2. Il controllo si svolge esclusivamente sulle deliberazioni degli IACP concernenti:
a) statuti e relative modificazioni;
b) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
c) piante organiche;
d) regolamenti;
e) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;
f) alienazioni del patrimonio immobiliare;
g) regolamentazione della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. Gli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono adottati su parere conforme della Giunta regionale o, su delega di questa, dell'Assessore competente. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell'atto il parere si intende reso in senso favorevole.
4. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni di cui al comma 2 ha luogo entro trenta giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Nello stesso termine copia di tali deliberazioni è trasmessa alla Giunta regionale.

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