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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 51
Controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali
1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina statale in materia di controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali, sono assoggettati all'esame della Sezione prima, secondo le modalità ed i termini che ne regolano l'attività, esclusivamente i seguenti atti:
a) bilanci e relative variazioni, conti consuntivi;
b) disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle assunzioni di personale; piante organiche e relative variazioni; copertura di posti delle posizioni funzionali apicali;
c) provvedimenti di approvazione degli obiettivi di incentivazione della produttività;
d) approvazione dei programmi di spese pluriennali;
e) articolazione dei distretti sanitari di base;
f) convenzioni di cui agli articoli 39, 40, 44 e 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
g) piani di attuazione del piano sanitario regionale e localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate previo parere conforme della Giunta regionale o, su delega di questa, dell'Assessore competente in materia di sanità. IL parere si intende favorevolmente rilasciato se, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto, la Giunta regionale o l'Assessore delegato non si siano pronunciati.
3. La Sezione prima, quando esamina gli atti delle Unità sanitarie locali, è integrata da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un esperto in materia sanitaria eletto dal Consiglio regionale nei modi previsti dall'art. 7.

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