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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 52
Revisione economico - finanziaria delle Unità sanitarie locali
1. Il Collegio dei revisori, istituito presso ciascuna Unità sanitaria locale, è composto da tre membri, di cui:
a) uno nominato dal Ministero del tesoro;
b) uno nominato dalla Giunta regionale fra persone con documentata esperienza e professionalità nel campo giuridico - amministrativo;
c) uno nominato dal Comitato dei garanti dell'Unità sanitaria locale; questo membro assume la Presidenza del Collegio.
2. Il componente del Collegio di cui alla lettera c) del comma 1 è scelto all'interno delle categorie indicate al comma 2, dell'art. 57, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
3. Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:
a) i membri del Comitato regionale di controllo;
b) i membri del Comitato dei garanti dell'Unità sanitaria locale;
c) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano, nell' amministrazione dell'Unità sanitaria locale, l'ufficio di amministratore o di componente del Comitato dei garanti, di membro dell'ufficio di direzione, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto di credito tesoriere dell'Unità sanitaria locale;
d) i dipendenti dell'Unità sanitaria locale;
e) i fornitori dell'Unità sanitaria locale;
f) gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un' attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti convenzionali con l'Unità sanitaria locale;
g) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Unità sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell' art. 1219 del Codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
4. L'ufficio di revisore non può essere ricoperto in più di una Unità sanitaria locale.
5. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, il componente viene sostituito entro trenta giorni dall'organo che lo ha espresso.
6. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti contabili e amministrativi della Unità sanitaria locale.
7. Al Collegio dei revisori dei conti spetta:
a) vigilare sulla gestione finanziaria dell'Unità sanitaria locale;
b) esaminare i conti consuntivi e redigere una relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione degli atti suddetti;
c) accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
d) effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta l'anno, i riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
e) esercitare ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.
8. Sui risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei revisori riferisce alla Regione e ai competenti organi dell'Unità sanitaria locale, esprimendo anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, economicità e produttività della gestione.
9. Il Collegio dei revisori è tenuto in particolare a sottoscrivere i rendiconti di cui al comma 2 dell'art. 50 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e a predisporre una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo - contabile delle Unità sanitarie locali da trasmettere alla Giunta regionale e ai Ministeri delle sanità e del tesoro.
10. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
11. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente alla Regione e ai competenti organi dell'Unità sanitaria locale.
12. Il compenso per i revisori è stabilito dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore a quella che è determinata, in generale, per i revisori presso Comuni di dimensioni demografiche analoghe a quelle delle Unità sanitarie locali.
13. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I revisori in carica all'entrata in vigore della presente legge esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori.

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