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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 55
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati al Cap. 00850 " Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo. Spese obbligatorie" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e con gli stanziamenti che saranno allocati sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione degli anni successivi.
2. La spesa necessaria verrà annualmente autorizzata dalla legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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