LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7
ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992
Art. 6
Sezioni di controllo
1. Il Comitato regionale di controllo si articola nelle seguenti tre Sezioni, con sede in Bologna:
a) Sezione prima " Affari generali", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere a), d) e), del comma 2 dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , nonchè il controllo in via eventuale previsto dal comma 4 dell'art. 45 della legge citata. Alla medesima Sezione compete altresì il controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali si sensi dell'art. 51. Controlla inoltre gli atti degli enti di cui al Titolo IX, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 44;
b) Sezione seconda " Piani, programmi, finanza e contabilità", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere b), g), i) l), del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 ;
c) Sezione terza " Personale, pubblici servizi e contratti", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere c), f), h), m), n), del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 , nonchè il controllo in via eventuale sugli atti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 45 della legge citata.
2. Gli atti, concernenti materie comunque soggette a controllo, che dispongano contestualmente variazioni di bilancio o impegnino bilanci per gli esercizi successivi, sono assegnati alla Sezione competente in base al loro oggetto sostanziale.
3. Qualora l'atto soggetto a controllo non sia sicuramente attribuibile ad una delle Sezioni secondo le competenze e i criteri previsti dai commi 1 e 2, esso è assegnato alle Sezioni " Affari generali".
4. Il coordinatore dei servizi appartenenti all'area operativa di controllo o, in sua assenza, il Segretario della Sezione prima, provvede ad assegnare gli atti alle diverse Sezioni secondo le competenze e i criteri previsti dal presente articolo.