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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 7
Elezioni dei membri dell'Organo di controllo
1. Il Presidente della Giunta regionale provvede a richiedere le necessarie designazioni entro novanta giorni dall'elezione del Consiglio regionale, ovvero, quando occorra procedere al rinnovo parziale o totale a seguito di dimissioni o altra causa di cessazione dei componenti, entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni o dal verificarsi della causa di cessazione.
2. I componenti delle Sezioni indicati alla lett. a) del comma 1 dell'art. 42 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, sono eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati alla regione. Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Nello stesso modo si procede per l'elezione dei componenti supplenti di cui al comma 2 dell'art. 42, della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla costituzione delle Sezioni di controllo sulla base del risultato delle elezioni e delle assegnazioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 42 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, nonchè, ai fini delle integrazioni per il controllo degli atti delle Unità sanitarie locali, delle designazioni previste dall'art. 49 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, come modificato dall'art. 13 della Legge 26 aprile 1982, n. 181 Sito esterno. Con il medesimo decreto il Presidente provvede alla convocazione della seduta di insediamento delle Sezioni di controllo.

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