LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7
ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992
Art. 7
Elezioni dei membri dell'Organo di controllo
1. Il Presidente della Giunta regionale provvede a richiedere le necessarie designazioni entro novanta giorni dall'elezione del Consiglio regionale, ovvero, quando occorra procedere al rinnovo parziale o totale a seguito di dimissioni o altra causa di cessazione dei componenti, entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni o dal verificarsi della causa di cessazione.
2. I componenti delle Sezioni indicati alla lett. a) del comma 1 dell'art. 42 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 , sono eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati alla regione. Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Nello stesso modo si procede per l'elezione dei componenti supplenti di cui al comma 2 dell'art. 42, della Legge n. 142 del 1990 .
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla costituzione delle Sezioni di controllo sulla base del risultato delle elezioni e delle assegnazioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 42 della Legge n. 142 del 1990 , nonchè, ai fini delle integrazioni per il controllo degli atti delle Unità sanitarie locali, delle designazioni previste dall'art. 49 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 , come modificato dall'art. 13 della Legge 26 aprile 1982, n. 181 . Con il medesimo decreto il Presidente provvede alla convocazione della seduta di insediamento delle Sezioni di controllo.