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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 8
Dimissioni
1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'Organo di controllo sono presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne prende atto e provvede agli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 10.
2. I componenti dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.

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