LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7
ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992
Art. 8
Dimissioni
1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'Organo di controllo sono presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne prende atto e provvede agli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 10.
2. I componenti dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.