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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Art. 9
Cause di decadenza
1. I componenti dell'Organo di controllo decadono nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legge. Decadono altresì qualora non sia intervenuti, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente della Sezione di appartenenza, a cinque sedute consecutive oppure a un numero di sedute pari o superiore a un terzo delle sedute svoltesi nei tre mesi precedenti.
2. La causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni; trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede definitivamente.
3. Qualora si tratti di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale invita il componente della Sezione a far cessare la causa dell'incompatibilità. Se il componente non vi provvede entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara decaduto.

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