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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1992, n. 7

ORDINAMENTO DEI CONTROLLI REGIONALI SUGLI ENTI LOCALI E SUGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 10 febbraio 1992

Titolo II
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Art. 6
Sezioni di controllo
1. Il Comitato regionale di controllo si articola nelle seguenti tre Sezioni, con sede in Bologna:
a) Sezione prima " Affari generali", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere a), d) e), del comma 2 dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, nonchè il controllo in via eventuale previsto dal comma 4 dell'art. 45 della legge citata. Alla medesima Sezione compete altresì il controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali si sensi dell'art. 51. Controlla inoltre gli atti degli enti di cui al Titolo IX, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 44;
b) Sezione seconda " Piani, programmi, finanza e contabilità", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere b), g), i) l), del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno;
c) Sezione terza " Personale, pubblici servizi e contratti", alla quale compete il controllo sugli atti indicati nelle lettere c), f), h), m), n), del comma 2 dell'art. 32 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, nonchè il controllo in via eventuale sugli atti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 45 della legge citata.
2. Gli atti, concernenti materie comunque soggette a controllo, che dispongano contestualmente variazioni di bilancio o impegnino bilanci per gli esercizi successivi, sono assegnati alla Sezione competente in base al loro oggetto sostanziale.
3. Qualora l'atto soggetto a controllo non sia sicuramente attribuibile ad una delle Sezioni secondo le competenze e i criteri previsti dai commi 1 e 2, esso è assegnato alle Sezioni " Affari generali".
4. Il coordinatore dei servizi appartenenti all'area operativa di controllo o, in sua assenza, il Segretario della Sezione prima, provvede ad assegnare gli atti alle diverse Sezioni secondo le competenze e i criteri previsti dal presente articolo.
Art. 7
Elezioni dei membri dell'Organo di controllo
1. Il Presidente della Giunta regionale provvede a richiedere le necessarie designazioni entro novanta giorni dall'elezione del Consiglio regionale, ovvero, quando occorra procedere al rinnovo parziale o totale a seguito di dimissioni o altra causa di cessazione dei componenti, entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni o dal verificarsi della causa di cessazione.
2. I componenti delle Sezioni indicati alla lett. a) del comma 1 dell'art. 42 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, sono eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati alla regione. Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Nello stesso modo si procede per l'elezione dei componenti supplenti di cui al comma 2 dell'art. 42, della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla costituzione delle Sezioni di controllo sulla base del risultato delle elezioni e delle assegnazioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 42 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, nonchè, ai fini delle integrazioni per il controllo degli atti delle Unità sanitarie locali, delle designazioni previste dall'art. 49 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, come modificato dall'art. 13 della Legge 26 aprile 1982, n. 181 Sito esterno. Con il medesimo decreto il Presidente provvede alla convocazione della seduta di insediamento delle Sezioni di controllo.
Art. 8
Dimissioni
1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'Organo di controllo sono presentate al Presidente della Giunta regionale, il quale ne prende atto e provvede agli adempimenti conseguenti ai sensi dell'art. 10.
2. I componenti dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.
Art. 9
Cause di decadenza
1. I componenti dell'Organo di controllo decadono nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legge. Decadono altresì qualora non sia intervenuti, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente della Sezione di appartenenza, a cinque sedute consecutive oppure a un numero di sedute pari o superiore a un terzo delle sedute svoltesi nei tre mesi precedenti.
2. La causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni; trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede definitivamente.
3. Qualora si tratti di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale invita il componente della Sezione a far cessare la causa dell'incompatibilità. Se il componente non vi provvede entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara decaduto.
Art. 10
Sostituzione di componenti
1. Per la sostituzione di componenti dimissionari o comunque cessati, il Presidente della Giunta regionale, nei termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 7, richiede al Presidente del Consiglio regionale di indire la nuova elezione entro sessanta giorni, previa, ove occorra, designazione della terna da parte dei competenti ordini professionali. Qualora si tratti del componente designato dal Commissario del Governo, il Presidente della Giunta regionale richiede allo stesso la nuova designazione.
Art. 11
Presidente e Vicepresidente
1. Le sezioni eleggono, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente, scelti fra i componenti eletti dal Consiglio regionale.
2. Alla elezione si provvede a scrutinio segreto con distinte votazioni e a maggioranza assoluta dei voti. Dopo tale votazione è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano in base all'età.
3. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per il periodo di trenta mesi.
4. Le adunanze per l'elezione dei Presidenti delle Sezioni sono presiedute dal componente effettivo più anziano in base all'età fra quelli eletti dal Consiglio regionale.
Art. 12
Funzioni del Presidente e del Vicepresidente
1. Il Presidente della Sezione:
a) formula l'ordine del giorno delle adunanze;
b) convoca e presiede le adunanze;
c) sottoscrive i verbali delle adunanze e le decisioni sui singoli provvedimenti degli enti interessati;
d) formula, d' intesa con il responsabile di servizio, proposte alla Giunta circa il personale e il fabbisogno di spesa;
e) formula l'invito a regolarizzare gli atti e provvede a richiedere informazioni e documenti ai sensi dell'art 27.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
3. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente le relative funzioni sono esercitate dal membro elettivo effettivo più anziano in base all'età.
4. In caso di assenza o impedimento di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di Presidente il componente elettivo supplente più anziano in base all'età.

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